1. Presso il Garante per la protezione di dati personali è istituito un apposito Registro riservato per il monitoraggio dell'esercizio della prostituzione, di seguito denominato «Registro».
2. Nel Registro, strutturato su base nominativa, sono annotate e conservate le informazioni contenute nella documentazione acquisita dalle autorità di pubblica sicurezza in sede di ricezione della comunicazione e della documentazione di cui agli articoli 3, 4 e 5 e le ulteriori informazioni acquisite tramite i successivi controlli previsti dal comma 2 dell'articolo 4.
3. Ulteriori dati da inserire nel Registro possono essere individuati con deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali.
4. Nel Registro sono, altresì, annotate tutte le variazioni riguardanti la documentazione prescritta ai sensi degli articoli 4 e 5.
5. Ai fini delle annotazioni nel Registro le autorità di pubblica sicurezza e sanitarie in possesso delle informazioni indicate dal presente articolo e degli ulteriori dati eventualmente previsti ai sensi del comma 3 ne trasmettono immediatamente copia al Garante per la protezione dei dati personali.
6. Nel caso di condanna per il delitto di cui al comma 4 dell'articolo 4, copia della sentenza è inviata al Garante per la protezione dei dati personali.
7. Il Registro è tenuto sotto la responsabilità, direzione e sorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali